L’art. 17 del D.Lgs. 81/08 impone al Datore di lavoro, come obbligo indelegabile, quello di nominare, nelle aziende con lavoratori, il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (persona designata dal Datore di Lavoro in possesso d’attitudini e capacità adeguate), che ha la funzione di dare coordinamento e razionalità agli interventi del Servizio. L’art. 2 del D.Lgs. 81/08 definisce il Servizio di Prevenzione e Protezione LEGGI QUI
Tale nomina può essere effettuata scegliendo un soggetto interno o esterno all’organizzazione aziendale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
RUOLI DEL RSPP
L’RSPP ha il ruolo di “consigliare”, affiancare e aiutare il Datore di Lavoro per l’analisi specifica dei rischi e l’individuazione delle misure più idonee all’eliminazione o riduzione dei rischi riscontrati in fase di valutazione. E’, tuttavia, poi compito del Datore di Lavoro decidere se seguire quanto previsto dal RSPP e applicare le misure indicate.
L’art. 33 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. prevede che il Servizio Prevenzione e Protezione svolga in collaborazione con le altre unità aziendali i prescritti adempimenti di legge e cioè:
- individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale
- elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure
- elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
- proposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori
- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
- fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36
QUANDO DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE NOMINATO INTERNAMENTE ALL’AZIENDA
L’art. 31 del D.Lgs. 81/08 prevede una serie di attività per cui è obbligatoria la nomina dell’RSPP interno
- nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- nelle centrali termoelettriche;
- negli impianti e installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori
In questo caso, il soggetto individuato deve essere in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria e deve aver partecipato allo specifico corso di formazione.
QUANDO IL DATORE DI LAVORO PUO’ SVOLGERE DIRETTAMENTE IL RUOLO DI RSPP
L’art. 34 del D.Lgs. 81/08 illustra i casi in cui il Datore di lavoro può svolgere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:
- aziende artigiane e industriali fino a n.30 lavoratori;
- aziende agricole e zootecniche fino a n.30 lavoratori;
- aziende della pesca fino a n.20 lavoratori;
- altre aziende fino a n.200 lavoratori
In questo caso, il Datore di Lavoro deve partecipare al corso di formazione specifico di n.16, 32 o 48 ore, in base alla classificazione aziendale in rischio basso, medio o alto a seconda del codice ATECO.
Nei casi non previsti dagli appena citati articoli, il Datore di Lavoro può nominare un RSPP esterno.
Lo studio Stefania Gentilini offre la possibilità di prendersi carico di tale ruolo, in seguito a una adeguata nomina documentata.
Inoltre, in qualsiasi caso, sia di nomina interna o esterna, lo studio Stefania Gentilini può aiutare il Datore di lavoro nella comunicazione obbligatoria del nominativo del RSPP al Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
