L’ R.L.S. è una persona (ovvero delle persone), che viene eletta o designata per rappresentare i lavoratori sugli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro. Rappresenta il fiduciario dei lavoratori e per loro conto:
- sorveglia la qualità dell’ambiente di lavoro (igiene);
- partecipa a tutte le fasi del processo di prevenzione dei rischi lavorativi (dall’individuazione del pericolo fino alla progettazione e applicazione delle misure di prevenzione e protezione);
- agisce da punto di riferimento tra datore di lavoro, lavoratori, sindacato ed istituzioni.
Il ruolo dell’RLS è quindi quello di effettuare le operazioni di intermediario tra i lavoratori e il Datore di Lavoro per problematiche o richieste in ambito della sicurezza sul lavoro.
L’RLS può essere eletto/a in tutte le aziende, o unità produttive, secondo le modalità previste dall’art. 47 del D.Lgs. 81/08 e dagli accordi tra le parti:
- eletto/a dai lavoratori al loro interno nelle aziende fino a 15 dipendenti;
- eletto/a dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali o, se queste mancano, al loro interno, nelle aziende con più di 15 dipendenti
Nel caso, nelle aziende con meno di n.15 dipendenti, nessun lavoratore si candidi per svolgere la presente funzione, può essere effettuata la nomina di un RLS territoriale.
Lo studio Stefania Gentilini offre l’opportunità di gestire tale nomina, attraverso l’invio dell’apposita modulistica all’Organo Paritetico Territoriale di competenza del settore dell’azienda. Inoltre ricorda al cliente, annualmente, i pagamenti da dover effettuare per rinnovare la nomina effettuata.
Nel caso di nomina di un RLS interno all’azienda, adeguatamente formato con lo specifico corso di n.32 ore, lo studio Stefania Gentilini affianca il Datore di Lavoro per l’espletamento dell’obbligo di comunicazione del nominativo all’INAIL, entro il 31 Marzo dell’anno successivo alla nomina.
