Igiene e salute

MEDICO COMPETENTE

CHI E’ IL MEDICO COMPETENTE

Il Medico Competente, secondo la definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera h del D.Lgs. 81/08, è ”un sanitario in possesso dei titoli professionali e dei requisiti  previsti dall’articolo 38 dello stesso decreto, che collabora alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria, a tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori”.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE


Secondo quanto riportato nell’art.25 del D.lgs 81/08il Medico Competente

  • collabora con il Datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, per quanto riguarda i rischi di propria competenza, sottoscrivendo il presente Documento di Valutazione dei Rischi per garantirne la data certa;
  • ove necessaria, programma e gestisce la sorveglianza sanitaria, anche attraverso visite specialistiche fatte svolgere ad altri medici;
  • al termine di ogni visita medica, crea/aggiorna la cartella sanitaria del lavoratore (che custodisce in modo sicuro, come da accordi presi con il Datore di lavoro al momento della stipula del contratto) e fornisce al Datore di lavoro e al lavoratore il proprio giudizio di idoneità alla mansione.
  • una volta l’anno, durante la riunione periodica obbligatoria per le aziende con più di n.15 lavoratori, consegna ed illustra una relazione sull’andamento aziendale delle visite mediche, ovviamente in modo anonimo. Una relazione simile, in questo caso riportante l’andamento delle visite mediche di tutte le aziende da cui è stato nominato, deve essere mandata, per via telematica, dal Medico ai servizi competenti entri i primi n.3 mesi dell’anno successivo a quello in esame (art. 40 D.Lgs. 81/08).
  • effettua un sopralluogo in azienda almeno una volta l’anno. In caso di diversa periodicità, deve comunicare per scritto al Datore di lavoro le motivazioni (per inserirle nel DVR);
  • collabora all’organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
  • nel caso di agenti che possono dare problemi a lungo termine al lavoratore (es. cancerogeni, amianto, chimici), al termine del contratto di lavoro, il medico competente deve svolgere una visita conclusiva durante la quale deve spiegare al lavoratore quali sono le visite mediche che dovrà continuare a fare e l’eventuale stile di vita da tenere e deve inviare la cartella sanitaria all’INAIL.

Alla cessazione dell’incarico, il Medico Competente consegna tutta la documentazione originale al Datore di Lavoro, il quale deve conservarla per n.10 anni. (nel caso di agenti che possono dare malattie a lungo termine, per n.40 anni). Consegna, inoltre, la copia della cartella sanitaria al lavoratore.

QUANDO DEVE ESSERE NOMINATO

La normativa, D.Lgs.81/2008, obbliga l’effettuazione della nomina del Medico Competente e la successiva sorveglianza sanitaria nel caso in cui, durante l’analisi delle caratteristiche dell’azienda con dipendenti, si riscontri la possibilità dei seguenti rischi:

  • movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori;
  • utilizzo del videoterminale per più di 20/settimanali;
  • esposizione ad agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche);
  • esposizione a sostanze pericolose: chimiche, cancerogene, mutagene, sensibilizzanti;
  • esposizione ad agenti biologici.

Per effetto di normative non abrogate e/o successive al D.Lgs. 81/08, sono sottoposti a sorveglianza anche coloro che effettuano o sono esposti ai seguenti rischi:

  • lavoro notturno;
  • radiazioni ionizzanti;
  • lavoro nei cassoni ad aria compressa;
  • lavoro in ambiente confinato;
  • lavori su impianti elettrici ad alta tensione;
  • addetti settore sanità esposti a rischio infortunistico ferite da taglio e da punta;
  • addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico.

Inoltre, la legge 125/01, all’Art. 15, dispone che nelle attività lavorative ad alto rischio di infortunio, ovvero in cui diventa rilevante il problema di garantire la sicurezza di terzi, “è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”. Per tali attività è prevista l’esecuzione anche della sorveglianza sanitaria finalizzata alla verifica dell’assenza di sostanze stupefacenti e di condizioni di alcool dipendenza nei lavoratori. L’elenco delle attività è stato specificato dall’Intesa Stato Regioni del16 Marzo 2006, e comprende numerose categorie professionali. Tra queste:

  • Personale sanitario in strutture pubbliche e private;
  • Insegnanti e vigilatrici d’infanzia;
  • Mansioni che prevedono il porto d’armi;
  • Addetti alla guida di veicoli con patente B e superiori;
  • Carrellisti ed operatori di macchine per movimento terra;
  • Addetti all’edilizia;
  • Controllori di volo e del traffico ferroviario;
  • Operatori che lavorano a contatto con esplosivi
  • E molti altri…

La visita medica deve essere svolta esclusivamente dai lavoratori dipendenti, nei casi previsti dalla legge, che non rientrino nella lista elencata nell’art. 21 del D.Lgs. 81/08, ovvero:

  • lavoratori autonomi;
  • collaboratori familiari;
  • soci di società semplici che operano nel settore agricolo;
  • coltivatori diretti del fondo.

QUANDO DEVONO ESSERE EFFETTUATE LE VISITE MEDICHE

Le visite mediche, nel rispetto di quanto riportato nell’art. 41 del D.Lgs. 81/08, vengono effettuate nei seguenti casi:

  1. Visita medica preventiva, che viene effettuata prima che si perfezioni l’assunzione del dipendente, allo scopo di verificare l’idoneità alla mansione con la quale sarà assunto constatando che non ci siano controindicazioni.
  2. Visita medica periodica, solitamente con frequenza annuale, per controllare lo stato di salute di ogni dipendente aziendale.
  3. Visita medica su richiesta del lavoratore, da concordare con il medico competente, qualora il lavoratore avesse necessità o avvertisse eventuali peggioramenti di salute causati dalla mansione lavorativa.
  4. Visita medica in occasione del cambio della mansione, da ritenersi obbligatoria per verificare l’idoneità del lavoratore alla nuova mansione specifica.
  5. Visita medica alla cessazione del rapporto, nei casi previsti dalla normativa vigente.
  6. La norma prevede, inoltre, che a seguito di assenza dal lavoro per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni consecutivi, il lavoratore debba essere, prima di riprendere il lavoro, sottoposto a visita medica a opera del medico competente per verificare la idoneità alla mansione

Le visite mediche periodiche devono essere effettuate con una cadenza che viene di volta in volta stabilita dal medico competente della propria azienda. Solitamente, salvo casi specifici definiti dalla legge, la regolarità è annuale.
Il Medico Competente, alla fine di ogni visita medica, inserisce tutti i dati delle analisi effettuate nella cartella sanitaria del dipendente ed esprime il giudizio di idoneità, fornendo copia di quest’ultimo al Datore di lavoro e al lavoratore. Con questo termine si intendono diverse eventualità definite dettagliatamente dalla norma:

  • una idoneità assoluta per la quale, oltre a non sussistere condizioni patologiche che potrebbero trarre danno dall’espletamento della mansione lavorativa, non si ritrovano quelle modificazioni biologiche che richiedono interventi sull’ambiente, sull’organizzazione del lavoro e/o sull’uomo;
  • una idoneità parziale, condizionata cioè da fattori legati al rischio professionale, come l’obbligo dell’uso di mezzi di protezione individuale o da alcune menomazioni, che possono negativamente incidere sulla mansione lavorativa (divieto di lavoro su piani rialzati, su scale, ecc.) o, infine, dalla presenza di indicatori biologici di effetto che sono espressioni di un danno biologico. Tale idoneità parziale o con prescrizioni potrà avere carattere temporaneo o permanente;
  •  non-idoneità, quando sussistono condizioni patologiche, soprattutto degli organi impegnati nei processi di bio-trasformazione dei tossici industriali ovvero quando l’impegno funzionale richiesto dall’espletamento della mansione si rivolge a organi già menomati. Tale non-idoneità potrà avere carattere temporaneo o permanente.

Nel caso di espressione di una temporaneità del giudizio, il medico deve precisare i limiti temporali di validità del suo giudizio (art.41 comma 7 del D.Lgs. 81/08).
 
Lo studio Stefania Gentilini garantisce la qualità e la professionalità del servizio dei propri collaboratori, cooperando con il Medico per la stesura del Documento di Valutazione dei rischi e coordinando le necessità dei clienti con l’esperienza dei medici. Come richiesto dall’art. 38 comma 4 del D.Lgs 81/08, vengono nominati esclusivamente “medici iscritti all’elenco dei Medici competenti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di laboratori di analisi qualificati e di personale tecnico professionale”.
I Medici Competenti che collaborano con lo studio Stefania Gentilini effettuano anche il servizio di comunicazione ai Datori di lavoro delle scadenze e dell’obbligatorietà di sottoporre i dipendenti alle specifiche visite mediche.