Gestione enti pubblici

VIGILI DEL FUOCO

Lo studio Stefania Gentilini offre la possibilità alle aziende interessate di affidarsi a collaboratori esperti e qualificati per la gestione degli aspetti inerenti alla prevenzione incendi e alle varie comunicazioni da fare al Comando di Vigili del Fuoco.

ATTIVITA’ SOGGETTE ALLA CONFORMITA’ ANTINCENDIO E OBBLIGHI

La normativa vigente specifica che tutte le aziende riportate nell’elenco I del D.P.R. 151/2011 sono soggette al controllo da parte dei Vigili del FuocoELENCO

Tali attività vengono, sempre nell’allegato I sopracitato, suddivise in tre categorie CLICCA QUI che permettono di individuare quali siano gli obblighi a cui sono soggette le singole aziende in merito alla prevenzione incendi.

CATEGORIA A: es. alberghi o strutture sanitarie con 25-50 posti letto, autorimesse di 300-1000 m2, impianti termici con potenza compresa tra 116 e 350 KW ecc.

Le aziende facenti parte della categoria A non devono richiedere l’esame del progetto dell’attività ai Vigili del Fuoco, ma devono esclusivamente, prima dell’inizio dell’attività, presentare la SCIA, con allegato il progetto. I Vigili del Fuoco rilasciano immediatamente la ricevuta e l’attività può iniziare. Entro n.60 giorni, l’attività può essere soggetta a un controllo a campione.

CATEGORIA B: es. alberghi o strutture sanitarie con 50-100 posti letto, uffici con 500-800 persone, autorimesse di 1000-3000 m2, ecc.

Le aziende facenti parte della categoria B devono richiedere il parere preventivo del progetto dell’attività ai Vigili del Fuoco, i quali, entro n. 30 giorni possono richiedere integrazioni ed entro n.60 giorni rilasciano il proprio parere. Una volta conclusi i lavori, prima dell’inizio dell’attività, devono presentare la SCIA. I Vigili del Fuoco rilasciano immediatamente la ricevuta e l’attività può iniziare. Entro n.60 giorni, l’attività può essere soggetta a un controllo a campione.

CATEGORIA C: es. centrali termoelettriche, alberghi con più di 100 posti letto, ecc.

Le aziende facenti parte della categoria C devono richiedere il parere preventivo del progetto dell’attività ai Vigili del Fuoco, i quali, entro n. 30 giorni possono richiedere integrazioni ed entro n.60 giorni rilasciano il proprio parere. Una volta conclusi i lavori, prima dell’inizio dell’attività, devono presentare la SCIAEntro n.60 giorni, i Vigili del Fuoco effettuano obbligatoriamente il sopralluogo e rilasciano il Certificato di Prevenzione Incendi.

OGNI QUANTO DEVE ESSERE RINNOVATA LA CONFORMITA’ ANTINCENDIO

L’attestazione di rinnovo periodico delle conformità antincendio, obbligatoria per tutte e tre le categorie sopra descritte, deve essere effettuata ogni n.5 anni dalla presentazione della SCIA, a esclusione delle attività n. 6,7,8,64,71,72 2 77 dell’allegato I del D.P.R. 151/2011, per cui la periodicità è di n.10 anni.

Lo studio Stefania Gentilini ricorda al proprio cliente le scadenze e lo accompagna anche nell’esecuzione di tale rinnovo.