Il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e le successive modifiche, mettono al centro dell’attenzione la tutela della salute collettiva e individuale nei luoghi di lavoro.
Per poter rispettare tale principio, il Datore di lavoro, identificato come il principale attore, deve effettuare una completa valutazione dei rischi presenti nella propria azienda, così da poter identificare quali siano le misure di prevenzione e protezione poter mettere in atto per poter eliminare o, almeno, ridurre il più possibile, tali rischi.
L’effettuazione di tale Valutazione deve essere documentata, in modo dettagliato, all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il quale può essere conservato in azienda in formato cartaceo o digitale. In quest’ultimo caso deve essere scritta e conservata in azienda, a disposizione degli organi di vigilanza, la procedura di conservazione digitale di tale Documento.
Lo studio Stefania Gentilini affianca il Datore di Lavoro in tale Valutazione e nella successiva stesura del DVR, aiutandolo nell’individuazione delle misure di prevenzione e protezione più idonee (in aggiunta a quelle previste dalla normativa come obbligatorie e senza le quali il rischio è inaccettabile) e garantendo l’analisi di ogni rischio previsto dall’art 28 del D.Lgs. 81/08, compresi quelli derivanti da contratti atipici (es. tempo determinato), stress lavoro-correlato lavoratrici in stato di gravidanza, differenza di genere o di età, lavoratori stranieri.
Grazie a consulenti specializzati, lo studio Stefania Gentilini offre la possibilità anche di effettuare le valutazioni di rischi particolari, quali il rumore, le vibrazioni, sostanze chimiche o cancerogene, che richiedono l’esecuzione di misurazioni strumentali o campionamenti specifici.
QUANDO VA FATTO IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
La valutazione dei possibili rischi presenti deve essere effettuata in ogni azienda in cui sia possibile identificare un datore di lavoro e almeno un lavoratore, indipendentemente dal tipo di contratto.
Infatti, analizzando le definizione di Lavoratore e di Datore di lavoro riportate nell’art 2 del D.Lgs. 81/08 LEGGI QUI, e da quanto riportato nell’art. 21 del Decreto, la Valutazione dei Rischi non deve essere effettuata solo nelle aziende in cui sono presenti esclusivamente collaboratori familiari, in società semplici di agricoltura, lavoratori diretti del terreno, lavoratori autonomi, artigiani e piccoli commercianti (per queste categorie, l’art. 21 prevede esclusivamente l’utilizzo di attrezzature idonee, di adeguati Dispositivi di protezione individuale e di tesserino di riconoscimento in caso di lavori in appalto).
La valutazione dei rischi non deve essere effettuata neanche per le S.r.l. senza dipendenti in cui ci sono più soci in capitale e un solo socio lavoratore che svolge la funzione anche di amministratore delegato (datore di lavoro e lavoratore coincidono) e nelle S.a.s. senza dipendenti con soci accomandanti (che non operano in azienda) e un unico socio accomandatario.
DA CHI DEVE ESSERE ELABORATO IL DOCUMENTO DI VLUTAZIONE DEI RISCHI

L’art. 17 del D.Lgs. 81/08 prevede, come obbligo indelegabile del Datore di lavoro, l’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi, il quale si può, tuttavia, avvalere di un consulente esterno che lo aiuti nelle espletamento del proprio obbligo.
Alla stesura del Documento deve collaborare, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente, quando presente, e il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, i quali devono firmarlo, così da poter garantire la data certa richiesta nell’art. 28 del D.Lgs. 81/08.
COSA DEVE CONTENERE IL DVR
Il Documento di Valutazione dei rischi deve contenere:
- La pianta di tutto il sito produttivo, edifici e terreni circostanti, con recinzioni portoni ecc, completa di tutti gli eventuali impianti sovrastanti o sotto il suolo. In questa pianto si dovrebbe disegnare la posizione delle macchine, degli impianti le destinazioni d’uso dei locali. (lay-out)
- descrizione di tutte le fasi di lavoro preferibilmente con Schema a Blocchi o analogo
- elenco di tutte le macchine e gli impianti usati in ogni fase.
- elenco di tutte le sostanze pericolose presenti nel ciclo: materie prime, intermedi, prodotti finali, suddivisi fase per fase
- nomi e cognomi di tutti Lavoratori. Associati ai punti precedenti
- Le misure di prevenzione predisposte per gestire la sicurezza di tutti i lavoratori esposti ai rischi di lesioni acute (infortunio) o croniche (malattie correlate al lavoro) prodotti dai cicli lavorativi eseguiti nello specifico luogo i di lavoro. Tra queste misure di prevenzione è compreso il protocollo sanitario.
OGNI QUANTO VA AGGIORNATO
Il D.Lgs.81/08 prevede che il Documento di Valutazione dei Rischi venga aggiornato in seguito all’insorgenza di variazioni organizzative o di lavoro nell’azienda, in casi di infortuni e di evoluzione tecnico-normativa. Tale aggiornamento deve essere effettuato entro n.30 giorni dall’insorgenza delle variazioni.
Per alcuni rischi, tuttavia, il legislatore ha predisposto una periodicità definita di aggiornamento, anche in assenza di variazioni aziendali significative.
Tali rischi sono:
- Agenti fisici, aggiornamento ogni n.4 anni
- Agenti cancerogeni, aggiornamento ogni n.3 anni
- Agenti biologici, aggiornamento ogni n.3 anni
